Violenza privata
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Delitto di Violenza privata | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III |
Disposizioni | art. 610 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione fino a 4 anni |
La violenza privata è il delitto previsto dall'art. 610 del codice penale italiano.
Contenuto
[modifica | modifica wikitesto]L'articolo dispone:
«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.»
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Art. 610 (Violenza privata), su Codice penale italiano, gazzettaufficiale.it.